Art. 259 cc - Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.




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