Art. 2669 cc - Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è oggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato. (…) (1) (1) Il secondo comma che recitava: “In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta” è stato abrogato dall’art. 30 della L. 27 febbraio 1985, n. 52




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