Il conservatore è responsabile dei danni derivati: 1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili; 3) dalle cancellazioni indebitamente operate. Articolo abrogato dall'art. 2, L. 21 gennaio 1983, n. 22.