Art. 269 cc - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. (1) La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.