(…) (1) (1) L’articolo che recitava: “I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono. Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.” è stato abrogato dall'art. 9, L. 29 luglio 1975, n. 426.