Art. 2907 cc - Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. (…) (1) “La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite” Comma da ritenersi abrogato poiché le associazioni professionali obbligatorie rappresentative per legge, sono state sciolte dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.




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