Art. 292 cc - Divieto di adozione per diversità di razz

L'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa. Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione. Articolo abrogato dal D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.




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