Art. 2929 cc - Nullità del processo esecutivo

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3531.


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