Art. 293 cc - Divieto d'adozione di figli.

I figli non possono essere adottati dai loro genitori. (2) (1) Rubrica così modificata dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (1) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.




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