Art. 2937 cc - Rinunzia alla prescrizione

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 29 maggio 2008, n. 14350.


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