Art. 2942 cc - Sospensione per la condizione del titolare

La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità; 2) in tempo di guerra contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2211 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 maggio 2009, n. 11743.


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