Art. 2946 cc - Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787
Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 11 novembre 2009, n. 23843.
Leggi altri articoli in: Titolo V - Della prescrizione e della decadenza (artt. 2934-2969)