Art. 2947 cc - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658 - Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 583 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22291.


x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto
x
 
 
Double-click
 
Select to translate
 
 
Double-click
 
Select to translate

Consulenza Legale online

Richiedi un Parere Legale

Servizio a pagamento
Immediato e Riservato