Art. 2955 cc - Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (1); 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. (1) La Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.




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