Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. (1) (1) I commi: “Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.” sono stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.