Art. 296 cc - Consenso per l'adozione

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. (1) (1) I commi: “Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.” sono stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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