L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. (1) (2) Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (1) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2001, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. (2) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.