Art. 3 cc - Capacità in materia di lavoro.

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore. Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.




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