Art. 310 cc - Cessazione degli effetti dell'adozione

Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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