La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.