Art. 314 duodecies cc - Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. L'opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell'articolo precedente. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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