Art. 314 octiesvicies cc - Certificati anagrafici

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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