Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto. I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza. Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.