Art. 314 septies cc - Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti

Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto