Art. 314 septiesdecies cc - Cessazione dello stato di adottabilità

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia. Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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