Art. 314 septiesvicies cc - Revocatoria dell'adozione speciale

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile. L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione. Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato. Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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