Art. 314 sexies cc - Accertamenti sulla situazione di abbandono

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono. Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della patria potestà. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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