Art. 314 sexiesdecies cc - Sospensione della patria potestà

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.




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