Art. 318 cc - Abbandono della casa del genitore.

Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. Articolo così modificato dall’art. 43, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto