I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio , fino alla maggiore età o all'emancipazione. (1) I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. (1) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011