Art. 336 cc - Procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. (2) In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (1) (1) Comma aggiunto dalla L. 28 marzo 2001, n. 149. Successivamente le parole: “, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.” sono state abrogate dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (2) Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.




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