Art. 343 cc - Apertura della tutela

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario (2) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. (1) Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, (3) la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. (1) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2) Le parole: “la pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “il tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. (3) La parola: “mandamento” è stata sostituita dall’attuale: “circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.