Art. 351 cc - Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore: (…) (1) 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2) 3) i membri del Sacro collegio; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa. (1) Il numero: “1) I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;” è da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. (2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.