Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; (…) (1) 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. (1) Il numero: “3) le donne;” è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. (2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.