Art. 363 cc - Formazione dell'inventario

L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede GLI € 7,75. L'inventario è depositato presso il tribunale. (1) Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità. (1) Le parole: “della pretura” e “la pretura” sono state rispettivamente sostituite dalle seguenti. “del tribunale” e “il tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.