Art. 388 cc - Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. (1) La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. (1) Le originarie parole: “prima dell’approvazione” sono state così sostituite dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.