Art. 404 cc - Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Tribunale di Bari, sentenza 5 luglio 2007, Tribunale di Bari, decreto 3 settembre 2008, Tribunale di Modena, decreto 6 agosto 2009 e Tribunale di Varese, decreto 17 novembre 2009