Art. 426 cc - Durata dell'ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti. (1) (1) Comma così modificato dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.