Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, (1) 595, (2) 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. (1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593. (2) La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui richiama l'art. 595 c.c.