L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore. (1) Il Ministero della marina mercantile è stato soppresso, unitamente al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, la quale ha istituito, in loro vece, il Ministero dei trasporti e della navigazione, poi modificato in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.