Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta. (1) (1) Il giornale di rotta è stato denominato giornale di bordo dalla L. 13 maggio 1983, n. 213.