Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, (2) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico. (1) Ai sensi del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario. (2) Le parole: “della pretura” sono state sostituite dalle parole: “del tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.