Art. 763 cc - Rescissione per lesione

La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto