Art. 780 cc - Donazione al figlio naturale non riconoscibile.

E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata. La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante. La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge. Si applicano le disposizioni dell'articolo 599. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.




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