I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità [c.c. 159, 162, 178, 219, 783, 1418], salve quelle conformi agli usi. (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1973, n. 91 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.