Art. 848 cc - Sanzione dell’inosservanza.

Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto. Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.




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