Art. 853 cc - Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione. Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta alla ipoteca medesima.
L’art. 853 c.c. disciplina la sorte dei diritti reali nel contesto dei trasferimenti coattivi previsti dalla disciplina del riordinamento della proprietà rurale. La disposizione mira a coordinare la nuova conformazione dei fondi con la continuità, nei limiti compatibili, delle posizioni reali gravanti sui terreni interessati dalla sistemazione fondiaria.
Per le servitù prediali, la legge non impone un automatico trasferimento: esse possono essere abolite, mantenute oppure costituite ex novo in rapporto alle esigenze della nuova sistemazione. La soluzione dipende pertanto dalla funzionalità della servitù rispetto all’assetto fondiario risultante dal procedimento coattivo.
Gli altri diritti reali di godimento seguono invece il fondo nella nuova assegnazione. Se il diritto non gravava sull’intero complesso dei terreni del medesimo proprietario, esso è trasferito soltanto sulla porzione determinata del nuovo fondo che corrisponda, per valore, ai terreni originariamente assoggettati al diritto. Il criterio di riferimento è dunque la corrispondenza di valore, non una necessaria coincidenza materiale o topografica tra vecchio e nuovo fondo.
Un criterio analogo opera per le ipoteche. Quando l’ipoteca non sia iscritta su tutti i terreni dello stesso proprietario, essa è trasferita sul fondo di nuova assegnazione per una quota proporzionale al valore dei terreni precedentemente ipotecati. Si preserva così la garanzia reale del creditore senza estenderla indistintamente ai beni attribuiti in esito al riordinamento.
La norma regola infine l’ipotesi dell’espropriazione forzata di un immobile gravato da ipoteca su una quota: l’immobile viene espropriato per intero, ma il credito ipotecario è collocato, secondo il proprio grado, soltanto sulla porzione di prezzo corrispondente alla quota ipotecata.
Utilità pratica
La disposizione è rilevante per stabilire, dopo un trasferimento coattivo, se una servitù continui a esistere, su quale parte del fondo assegnato debba gravare un diritto di godimento e in quale misura si conservi un’ipoteca. Essa offre quindi un criterio essenziale per la redazione e il controllo degli atti di nuova assegnazione, delle formalità pubblicitarie e della tutela del creditore ipotecario.
In concreto, occorre verificare:
- l’originaria estensione dei terreni gravati dal diritto o dall’ipoteca;
- il relativo valore rispetto al complesso dei fondi del proprietario;
- la porzione del fondo di nuova assegnazione sulla quale il diritto debba essere trasferito;
- le esigenze della nuova sistemazione fondiaria, decisive per l’eventuale abolizione, conservazione o creazione delle servitù.