Art. 91 cc - Diversità di razza o di nazionalità

I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali. Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.




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