Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario. Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21245