Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico. (1) Il secondo comma che recita: “Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.” ed il terzo comma che recita: “La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.” sono stati abrogati dall’art. 2 della L. 5 gennaio 1944, n. 37