Art. 1 disposizioni attuazione al cc

L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia. Articolo abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.




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